Certificazioni energetiche

17/09/2013

Per prima cosa dobbiamo imparare a non parlare più di Attestato di Certificazione Energetica (ACE), ma di Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Le Regioni che hanno emesso delle proprie leggi/normative sull’argomento si sono affrettate a precisare che, per ora, le leggi/normative che riguardano l’APE sono le stesse che regolavano l’ACE. Per un periodo transitorio dovremo quindi sovrapporre i due nomi.
Convertito con Legge 3 agosto 2013, n. 90, e vigente dal 4.8.2013, il Decreto, che intende recepire e rendere operativa la direttiva europea 2010/31/UE, ha subito profonde modifiche al testo originale.
Tra le tante novità, che avranno sicuramente necessità di una rapida quanto profonda interpretazione, e che interessano la certificazione/prestazione energetica, si ricorda che:

  • L'attestato di prestazione (già certificazione) energetica occorre anche per il trasferimento di immobili a titolo gratuito (donazioni, ecc.).

  • L'attestato deve essere allegato al contratto di  vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità.

  • E' stato nuovamente riscritto l'art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/1993, dove la possibilità di derogare allo scarico a tetto per i generatori ad alta efficienza, introdotta in via generale dall'art. 34 comma 53 del D.L. 179/2012, a partire dal 31.8.2013 viene subordinata alla relazione del progettista che attesti e asseveri l'impossibilità  tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.

  • Gli immobili tutelati (ex D.Lgs. 42/2004 parte II e art. 136, c.1,  lett.b,c) possono essere esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 192/2005 solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

  • Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non  superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Questi le prime osservazioni cui dovranno, come detto, seguire interpretazioni e direttive a tutti i livelli per non creare dubbi e insicurezza tra le persone (venditori, acquirenti, locatori, locatari, ecc.) e gli stessi tecnici. L’obiettivo di una valutazione tecnicamente chiara e coerente per  tutte le Regioni italiane appare per ora, purtroppo, ancora lontano..

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